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Regolamento provinciale della Gilda di Palermo

Articolo 1
Il presente regolamento s’informa ai principi generali dello Statuto della Gilda degli insegnanti e dello Statuto della Federazione Gilda-Unams e dei corrispondenti regolamenti nazionali di attuazione.

Articolo 2
La Gilda provinciale di Palermo è costituita da tutti gli insegnanti della provincia in servizio e in quiescenza in regola con la quota d’iscrizione.

Articolo 3 – Organi statutari provinciali

Sono organi provinciali dell’associazione:

  • L’Assemblea Provinciale degli iscritti
  • Il Coordinatore Provinciale
  • La Direzione Provinciale
  • Il Collegio Provinciale dei Controllori dei conti
  • Il Collegio Provinciale dei Probiviri

Articolo 4 — Assemblea Provinciale degli iscritti
Fanno parte dell’Assemblea Provinciale degli iscritti tutti gli iscritti per delega in servizio e in quiescenza. Gli iscritti partecipano all’assemblea personalmente con singolo diritto di voto. Al momento del suo insediamento, su proposta del Coordinatore Provinciale, i partecipanti eleggono per alzata di mano il presidente dell’assemblea, il segretario verbalizzante più un membro scrutatore nel caso si debba procedere all’elezione delle cariche sociali o si debbano svolgere votazioni.

Presidente, segretario e membro scrutatore fungono da commissione elettorale. L’Assemblea Provinciale degli iscritti si riunisce previa convocazione indetta dal Coordinatore secondo le modalità previste al secondo comma dell’art. 6 del presente regolamento. L’Assemblea è validamente costituita ed ha capacità deliberante qualunque sia il numero dei presenti soltanto in seconda convocazione. L’Assemblea Provinciale delibera a maggioranza assoluta degli iscritti in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione, tranne in caso di modifica del regolamento per la quale sarà richiesta la maggioranza di 2/3 degli iscritti in prima convocazione e 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

Articolo 5 — Convocazione ordinaria dell’Assemblea Provinciale degli iscritti
L’assemblea provinciale degli iscritti è convocata, di norma, una volta l’anno. Ogni quattro anni convocata un’Assemblea Provinciale congressuale per eleggere:

  • La Direzione Provinciale
  • Il Collegio dei probiviri
  • Il Collegio dei Controllori dei conti

Articolo 6 — Modalità di convocazione dell’Assemblea Provinciale degli iscritti = Elettorato attivo e passivo
L’Assemblea Provinciale per l’elezione degli organismi dirigenti è convocata dal Coordinatore in carica, sentita la Direzione Provinciale oppure secondo le indicazioni dello Statuto e del Regolamento nazionale, nel mese di Marzo/Aprile e in ogni modo prima della convocazione dell’Assemblea nazionale ordinaria del mese di Maggio, destinata al rinnovo delle cariche nazionali della Gilda.

La convocazione è fatta per mezzo dell’affissione all’albo della sede Gilda quindici giorni prima dell’adunanza e tramite lettera d’invito inviata a tutti gli iscritti con posta ordinaria o posta elettronica o posta certificata alle scuole di servizio degli iscritti.

Ogni iscritto esercita il diritto elettorale attivo, mentre per essere eleggibili nella Direzione Provinciale e negli altri organismi statutari è necessario avere un’anzianità d’iscrizione, senza soluzione di continuità, di almeno 12 (dodici) mesi.

I membri della Direzione Provinciale non devono rivestire incarichi direttivi o di responsabilità in altre associazioni sindacali della scuola, nonché in partiti e organizzazioni politiche, né possono espletare al contempo incarichi di natura politico-amministrativa pena la decadenza dall’incarico.

Articolo 7 — Elezione della Direzione Provinciale
L’Assemblea Provinciale degli iscritti elegge i membri della Direzione Provinciale. L’elezione dei membri avviene con votazione a scrutinio segreto su un elenco unico di candidati.
Il numero di preferenze che si possono esprimere è pari ai due terzi degli eligendi.
Le schede con un numero di preferenze superiore al numero consentito saranno considerate nulle.

Articolo 8 — Delegazione provinciale all’Assemblea Nazionale Gilda
Il Coordinatore Provinciale è membro di diritto della delegazione. La Direzione Provinciale, per
garantire a tutti | suoi componenti la possibilità di partecipare, individua di volta in volta al suo
interno | delegati partecipanti all’Assemblea Nazionale.

Articolo 9 Elezione dei delegati in Assemblea Provinciale FGU
Il Coordinatore Provinciale è membro di diritto della delegazione. La Direzione provinciale elegge,al suo interno, i delegati a maggioranza semplice.

Articolo 10 Elezioni dei delegati in Assemblea Regionale FGU
Il Coordinatore Provinciale è membro di diritto della delegazione. La Direzione provinciale elegge, al suo interno, i delegati a maggioranza semplice.

Articolo 11 Il Coordinatore Provinciale
Il Coordinatore Provinciale viene eletto dalla Direzione Provinciale tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta degli stessi. E’ la figura di riferimento dell’associazione a livello provinciale. Organizza e dirige l’attività associativa sul piano politico-sindacale. Rappresenta la Gilda provinciale in tutte le sedi istituzionali interne ed esterne all’associazione. Presiede la Direzione provinciale ed è componente di diritto della delegazione all’Assemblea Nazionale.

Articolo 12 — La Direzione Provinciale
La Direzione Provinciale è costituita da 13 membri. Si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Coordinatore ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione è fatta con posta elettronica, almeno cinque giorni prima e solo in caso d’urgenza anche per telefono 24 ore prima.
Nella seduta di insediamento elegge, al suo interno, il Coordinatore Provinciale, il Tesoriere, il Vice- coordinatore Provinciale, i delegati all’Assemblea Provinciale FGU, i delegati all’Assemblea Regionale FGU.
Delibera sulle questioni più importanti in materia di politica sindacale a livello provinciale: scioperi, manifestazioni, candidature elettorali. Elabora e divulga documenti di rilievo provinciale, organizza le attività culturali dell’associazione: convegni, incontri e riunioni a qualsiasi livello. Annualmente delibera il bilancio preventivo e consuntivo.
L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive ai lavori della Direzione Provinciale comporta automaticamente la decadenza dalla carica. Parimenti l’inattività e/o l’ingiustificata assenza alle attività istituzionali dell’associazione per un apprezzabile lasso di tempo, potranno essere valutate dalla DP ai fini di una delibera di decadenza dalla carica da assumersi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri decaduti e | membri dimissionari sono surrogati dai primi dei non eletti.
In caso di dimissioni presentate dalla maggioranza assoluta dei membri del direttivo, si procederà alla convocazione straordinaria dell’assemblea provinciale degli iscritti per il rinnovo delle cariche.

Articolo 13 — Il Tesoriere provinciale
Il Tesoriere provinciale è eletto dalla Direzione Provinciale all’atto del suo insediamento. Sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della Direzione provinciale, redige il bilancio consuntivo e preventivo in accordo con il Coordinatore provinciale.
Attua le delibere di spesa della Direzione Provinciale in conformità al regolamento di tesoreria approvato dalla Direzione Provinciale. Ha la delega dal Coordinatore a rappresentare, oltre al Coordinatore Provinciale, la Gilda provinciale di Palermo nei rapporti di conto corrente bancario e/o postale.

Articolo 14 — Il Vice Coordinatore
E’ eletto dalla Direzione Provinciale nella seduta di insediamento e sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Articolo 15 — Collegio dei Controllori dei conti
Il Collegio dei Controllori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall’Assemblea provinciale degli iscritti.
L’elezione dei membri avviene con votazione a scrutinio segreto su un elenco unico di candidati. Il numero di preferenze che si possono esprimere è pari ai due terzi degli eligendi.
Le schede con un numero di preferenze superiore al numero consentito saranno considerate nulle.
Ha gli stessi compiti dell’organismo nazionale corrispondente e li esercita in ambito provinciale con le medesime modalità e gli stessi criteri.

Articolo 16 — Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall’Assemblea provinciale degli iscritti.
L’elezione dei membri avviene con votazione a scrutinio segreto su un elenco unico di candidati.
Il numero di preferenze che si possono esprimere è pari ai due terzi degli eligendi.
Le schede con un numero di preferenze superiore al numero consentito saranno considerate nulle. Ha gli stessi compiti dell’organismo nazionale corrispondente e li esercita in ambito provinciale con le medesime modalità e gli stessi criteri. Contro le decisioni del Collegio provinciale dei probiviri si può ricorrere al corrispondente organo nazionale.

Articolo 17 — Compenso Incarichi
Tutti gli incarichi istituzionali, elettivi e non, sono esenti da compensi o indennità.

Articolo 18 — Norme transitorie e finali
Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea Provinciale degli iscritti del 13/10/21 , è immediatamente esecutivo. Può essere modificato secondo le modalità previste dall’art. 4 dello stesso regolamento. Le parti del presente regolamento incompatibili con lo statuto e il regolamento nazionali vigenti sono soppresse.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme definite nello statuto e nel regolamento nazionale e quelle del codice civile.

Approvato dall’assemblea provincale degli iscritti nella seduta del 13.10.2021