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Regolamento di attuazione dello statuto della Gilda degli Insegnanti

Articolo 1
Tutti gli Organi Statutari previsti dall’articolo 9 dello Statuto Nazionale operano nel rispetto del presente regolamento.


TITOLO 1 – STRUTTURE PROVINCIALI
Articolo 2

L’Assemblea Provinciale degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti della provincia, docenti in servizio e in pensione. È convocata dal Coordinatore Provinciale, per posta ordinaria almeno 15 giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione può essere inviata anche tramite mail, a condizione che venga conservata la prova di trasmissione. Copia della convocazione è affissa all’albo della sede provinciale. Ogni Assemblea Provinciale è presieduta da un iscritto eletto dall’Assemblea stessa. L’Assemblea elegge anche un segretario. Nelle Assemblee Provinciali degli Iscritti non è ammesso il voto per delega.
Al fine di favorire la crescita dell’Associazione ed una migliore efficienza organizzativa, per libera decisione delle Assemblee Provinciali, previo parere vincolante della Direzione Nazionale, due strutture territoriali provinciali contigue possono essere tra loro aggregate ovvero una provincia può decidere la disaggregazione in più strutture sub territoriali. In mancanza di organismi provinciali costituiti, la decisione è demandata alla Direzione Nazionale. Gli organismi territoriali derivanti da aggregazioni o disaggregazioni assumono le stesse prerogative di quelli provinciali. La Direzione Nazionale verificherà annualmente il conseguimento degli obiettivi.


Articolo 3
L’Assemblea Provinciale dei Delegati è composta da delegati iscritti eletti nelle singole scuole o in articolazioni territoriali predefinite. È compito della Direzione Provinciale individuare le articolazioni territoriali e stabilire il rapporto iscritti-delegato nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dallo Statuto.
Le province, con delibera della Direzione provinciale, possono articolarsi in sezioni di carattere territoriale e/o per grado di scuola.
Le sezioni hanno facoltà di eleggere un direttivo di sezione composto da un numero di iscritti dispari fra tre e nove.
Ferma restando l’unicità della Direzione provinciale, le sezioni possono godere di delegata autonomia amministrativa e contabile e ad esse compete una quota delle risorse la cui entità viene fissata dalla Direzione provinciale con apposito regolamento.


Articolo 4
L’Assemblea Provinciale ha potere deliberante sulla linea di indirizzo delle attività dell’Associazione in ambito provinciale. L’Assemblea Provinciale è convocata in via ordinaria una volta l’anno, in via straordinaria è convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o su delibera della Direzione Provinciale. Tutti gli organi durano in carica quattro anni.


Articolo 5
Il Coordinatore Provinciale attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi statutari. E’ membro di diritto della Direzione Provinciale che convoca, fissandone l’ordine del giorno, e presiede. Coordina tutte le attività della Gilda provinciale.
Le dimissioni del Coordinatore Provinciale, se eletto dall’Assemblea Provinciale, comportano la decadenza della Direzione Provinciale e la convocazione in tempi brevi di un’ Assemblea Congressuale Provinciale indetta dal Vicecoordinatore o dal componente anziano della Direzione Provinciale.


Articolo 6
La Direzione Provinciale è composta dal Coordinatore e da un numero di membri, sempre pari e non superiore a sedici, individuato dall’Assemblea Provinciale. Nel rispetto del voto limitato si procede allo stesso modo previsto per l’elezione della Direzione Nazionale.
Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati prevale l’anzianità d’iscrizione.
La Direzione Provinciale attua le delibere dell’Assemblea Provinciale, con scelte politiche e gestionali idonee a questo fine. Delibera sull’ attribuzione di incarichi e funzioni . Approva il bilancio consuntivo e quello di previsione che sono a disposizione di tutti i soci, entro il primo bimestre dell’anno successivo. Indica i destinatari dei distacchi provinciali su proposta del Coordinatore. La Direzione Provinciale è convocata dal Coordinatore Provinciale, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, quando se ne ravvisi la necessità e comunque almeno cinque volte l’anno. La convocazione avviene per e-mail, per posta o per telefono, con un anticipo di almeno cinque giorni; la convocazione è affissa all’albo della sede provinciale. La Direzione Provinciale dichiara decaduto un suo componente che si sia assentato per tre volte consecutive senza giustificato motivo. I membri della Direzione Provinciale che decadano o si dimettano nel corso del mandato sono sostituiti dai primi dei non eletti. La Direzione Provinciale elegge al suo interno, su proposta del Coordinatore Provinciale, un Vicecoordinatore e un Tesoriere. La Direzione Provinciale elegge i delegati all’Assemblea Nazionale. Le dimissioni della maggioranza dei membri della Direzione comportano la decadenza della Direzione e del Coordinatore Provinciali e la convocazione di un’Assemblea Provinciale Congressuale.
La Direzione provinciale, secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto, potrà essere surrogata dalla Direzione Nazionale per:
-mancata attività di consulenza in sede
-mancanza di iniziative sindacali nella provincia.


Articolo 7
Il Vicecoordinatore Provinciale coadiuva il Coordinatore Provinciale e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.


Articolo 8
Il Tesoriere Provinciale svolge funzioni analoghe a quello nazionale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritto dal Coordinatore provinciale ed approvato dalla direzione provinciale, viene inviato alla Tesoreria nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.


Articolo 9
Il Collegio Provinciale per il Controllo dei Conti, eletto dall’Assemblea provinciale congressuale solo quando il numero degli iscritti superi le centocinquanta unità, ha funzioni analoghe a quello nazionale. Redige una relazione che accompagna il bilancio consuntivo provinciale annuale.


Articolo 10
Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha funzioni analoghe a quello nazionale. In mancanza di questo organismo le sue funzioni sono svolte direttamente dal Collegio Nazionale dei Probiviri.


TITOLO II – STRUTTURE REGIONALI
Articolo 11

L’Assemblea Regionale si costituisce in presenza del 50% dei voti più uno e previa convocazione obbligatoria delle delegazioni di tutte le province. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza. L’Assemblea Regionale elegge il Coordinatore regionale e il Vicecoordinatore regionale facente funzioni. L’Assemblea Regionale si riunisce periodicamente in occasione di incontri o di trattative, comunque non meno di una volta all’anno, su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta, fatta al medesimo Coordinatore, di almeno un terzo dei suoi componenti. L’Assemblea regionale delibera sulle risorse economiche da destinare al finanziamento della struttura regionale costituendo a tale scopo un apposito
fondo annuale.


Articolo 12
Il Coordinatore regionale coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea regionale. Convoca e presiede l’Assemblea regionale e il Coordinamento regionale. Al Coordinatore regionale è attribuita la funzione di Rappresentante legale a livello regionale.


Articolo 13
Il Coordinamento Regionale è costituito dai coordinatori delle province della regione. Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale che ne è membro di diritto.


TITOLO III – STRUTTURE NAZIONALI
Articolo 14

  1. L’Assemblea nazionale è costituita dai delegati di ogni provincia.
  2. I voti attribuiti ad ogni provincia, in ragione di uno ogni 50 iscritti, sono accertati in base agli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro, dagli Enti Locali e dall’Ente previdenziale al momento della convocazione.
  3. Ciascun delegato all’Assemblea nazionale può esprimere sino ad un massimo di 10 voti.
  4. I voti non possono essere ceduti a delegati di altre province.
  5. Fanno altresì parte di diritto dell’Assemblea nazionale: il Coordinatore nazionale, i membri della Direzione nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.
  6. L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte l’anno: la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di maggio, la terza in autunno.
  7. Assemblee nazionali straordinarie sono convocate su richiesta dei due terzi della Direzione nazionale o della maggioranza dei voti dell’Assemblea nazionale.
  8. L’Assemblea Nazionale e’ presieduta da tre delegati eletti di volta in volta.
  9. L’Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
  10. L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni quattro anni, ha valore di Assemblea Nazionale Congressuale. Essa elegge gli organi statutari nazionali: il Coordinatore Nazionale, la Direzione nazionale, il Collegio Nazionale per il Controllo dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.
  11. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio per il Controllo dei Conti sono eletti con votazione nella quale sia possibile esprimere non più di tre preferenze sui cinque componenti da eleggere.
  12. I tre candidati eletti con il maggior numero di voti saranno i membri effettivi, il quarto e il quinto saranno membri supplenti.
  13. Nei 60 gg. precedenti, su comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per il quadriennio.
  14. Prima dell’inizio dell’Assemblea nazionale congressuale, una commissione, nominata dalla Direzione Nazionale, procede alla verifica della legittimità di partecipazione al Congresso
    stesso.
  15. Lo svolgimento dell’Assemblea nazionale avviene nel rispetto dell’apposito regolamento approvato in Assemblea nazionale.
  16. Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide l’attribuzione dei distacchi sindacali.

Articolo 15
La Direzione Nazionale viene eletta dall’Assemblea Nazionale in due fasi:
1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale, che è membro di diritto della Direzione Nazionale;
2° fase – L’Assemblea nazionale elegge i restanti 16 membri della Direzione Nazionale. Viene redatta un unico elenco di candidati, in ordine alfabetico. Tutti i soci possono candidarsi, a condizione che posseggano un’anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi.
Ogni delegato può esprimere, pena nullità del voto, un massimo di 11 preferenze, pari a due terzi degli eligendi.
La Direzione nazionale si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
La Direzione Nazionale è presieduta dal Coordinatore nazionale e nomina al suo interno un segretario verbalizzante.
La Direzione nazionale, individuati settori nazionali di lavoro, ne nomina annualmente i responsabili affidando loro specifiche funzioni. La Direzione nazionale organizza periodicamente a livello nazionale e regionale iniziative di formazione dei dirigenti.


Articolo 16
Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritti dal Coordinatore Nazionale, vengono presentati all’approvazione della prima Assemblea Nazionale di ogni anno solare.


Articolo 17
Chi sia eletto ad incarichi all’interno dell’Associazione deve essere regolarmente iscritto per delega o per tessera annuale. In quest’ultimo caso ha l’obbligo di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di ogni anno, ad evitare discontinuità tra il momento dell’iscrizione e l’esplicazione dell’incarico.
Tutti gli incarichi elettivi in sé sono esenti da compensi ed indennità. Compensi ed indennità possono essere conferiti, su delibera degli Organismi Statutari competenti, a dirigenti o iscritti della Gilda, in relazione a specifiche mansioni organizzative, gestionali o di consulenza. I parametri entro i quali sono fissati i suddetti compensi ed indennità sono definiti dal Regolamento Nazionale.


Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale tenutasi a Roma il 17-18 Dicembre 2011, con delibera approvata il primo aprile 2012 e con modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale tenutasi a Roma il 7-8 febbraio 2020