TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, ALCUNE PRECISAZIONI
Indicazioni in merito al taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n.207 del 2024).
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Cari colleghi, in questi ultimi giorni sono stato sommerso da diverse richieste di chiarimenti in relazione all’avviso apparso su NoiPA che indicava il 25 maggio come data di scadenza per segnalare la propria intenzione di non volersi avvalere degli eventuali benefici del bonus o del taglio del cuneo fiscale al fine di evitare eventuali richieste di rimborso.
Quest’avviso ha scatenato il panico tra molti colleghi, pertanto, prima di entrare nel merito del meccanismo di questa norma, mi appresto a fare alcune considerazioni preliminari.
1) Il meccanismo in questione del bonus o del taglio del cuneo fiscale, non è una novità. Tutti ricordiamo il così detto bonus Renzi che è stato azzerato dall’attuale Governo, mentre il taglio del cuneo fiscale è stato introdotto dal Governo Draghi in forma provvisoria rinnovabile di anno in anno.
Questo governo con la finanziaria del 2025 lo ha solo leggermente modificato e reso permanente. Tutto ciò per dire che anche gli altri anni si è incorso nella possibilità di dover restituire parte del taglio percepito mediante un conguaglio fiscale che in genere avviene nel mese di febbraio.
2) La data del 25 maggio non è una data di scadenza perentoria. Si tratta di una sorta di scadenza alla “poltrone & sofà” che si ripeterà ogni mese intorno al 25. E’ vero altresì che il 25 maggio riveste un peso particolare in quanto, bloccando adesso gli eventuali benefici, si interviene anche sugli arretrati da gennaio a maggio, farlo il prossimo 25 giugno bloccherebbe invece soltanto i futuri benefici da
luglio in poi
3) In ogni caso, che si blocchi o meno il meccanismo in questione, non si incombe in nessuna multa o tassa aggiuntiva qualora i benefici non fossero dovuti ma soltanto, come specificato in precedenza, in un conguaglio tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto.
4) In pratica, se non si vuole perdersi in calcoli astrusi (vedremo dopo di cosa si tratta) ci sono 2 opzioni diametralmente opposte che si possono confrontare:
a) Non fare nulla e beneficiare del bonus o del taglio del cuneo fiscale senza curarsi della calcolatrice e, nel caso tali benefici fossero dovuti solo in parte o per nulla, considerarli come un prestito a tasso zero da restituire (TUTTO IN UNA VOLTA) nel prossimo conguaglio fiscale
b) Bloccare tutto su NoiPA e aspettare il prossimo conguaglio fiscale per verificare se e in quale misura si rientrava nei parametri di legge e percepire (TUTTO IN UNA VOLTA) quanto dovuto in base a questa norma.
Se uno invece vuole fare scelte consapevoli è bene chiarire come funziona la norma inserita nella legge di bilancio 2025.
Innanzi tutto occorre dire che si tratta di 2 meccanismi diversi che scattano in funzione del reddito che verrà percepito nell’anno in corso. Fino ad un reddito annuo complessivo di 20.000€, si ha diritto ad un bonus (tipo bonus Renzi) aggiuntivo in busta paga che non fa cumulo con altri redditi. Da 20.000 a 40.000€ invece non si hanno soldi aggiuntivi al proprio stipendio ma si ha un taglio delle tasse da pagare- In pratica il lordo non cambia, ma lo stipendio netto aumenta in base al taglio di tasse che vengono decurtate.
Per quanto concerne il bonus previsto per redditi fino a 20mila €, occorre considerare 3 diverse fasce
di reddito:
– Fino a 8.500 € si ha un bonus aggiuntivo pari al 7,1% (al massimo 603,5 € annui per un reddito da 15mila€)
– Da 8.501 a 15.000€ si ha diritto ad un bonus pari al 5,3% (da 450,5€ a 795€)
– Da 15.001 a 20.000€ spetta un bonus pari al 4,8% (da 720 a 960€)
Come già specificato in precedenza, si tratta di una quota di stipendio aggiuntivo al tabellare sul quale non si pagano tasse di nessun genere.
En passant, faccio notare che per 1€, passando da una fascia di reddito a quella successiva, si “perdono” circa 100€.
Da 20.001€ il meccanismo cambia e si passa da un bonus aggiuntivo ad un sistema di detrazioni fiscali che si sommano a quelle preesistenti. Anche qui occorre distinguere in base al reddito che si percepirà nell’anno in corso.
– Da 20.001€ fino a 32.000 il taglio annuo del cuneo fiscale è pari a 1.000€ annui
– Da 32.001 a 40.000€ i benefici sono decrescenti fino ad annullarsi sulla base della formula: 0,125* (40.000 – reddito annuo)
A titolo di esempio, per un reddito di 35.000€ il taglio previsto sarà pari a 0,125*(40.000-35.000) = 625€ annui
Per capire come comportarsi, occorre chiaramente valutare la propria posizione reddituale. NoiPa effettua calcoli automatici soltanto sulla base del contratto attualmente in essere con la pubblica amministrazione senza considerare altri eventuali redditi aggiuntivi derivanti da altre attività.
E’ evidente quindi che se si hanno altri redditi al di fuori di quelli scolastici, occorre sommarli tra di loro (sulla base degli anni precedenti) e valutare se si sforano i 40.000€ o se, con il reddito aggiuntivo, si passa da una fascia ad un’altra.
Per chi invece ha solo redditi da insegnante, potrà valutare la sua situazione considerando quanto percepito lo scorso anno e comportarsi di conseguenza. Ovviamente la valutazione dovrà essere tanto più accurata tanto più il proprio reddito si avvicina alle varie soglie previste dalla norma.
Nella maggior parte dei casi, per quanto concerne la categoria docenti, il discrimine avviene in relazione al taglio del cuneo fiscale e quindi attorno ai 32.000€.
Se uno è molto al di sotto di questa cifra, non corre rischi e potrà vantare il diritto a 1.000€ di detrazioni aggiuntive senza timore di dover rimborsarli in seguito.
Chi invece si avvicina a quella cifra potrebbe valutare il da farsi sulla base di eventuali entrate aggiuntive rispetto alla propria posizione stipendiale tabellare.
Ad esempio prendiamo il caso di un docente con reddito tabellare di 31.000€ annui che quest’anno sta svolgendo o svolgerà incarichi aggiuntivi rispetto allo scorso anno (anche da FIS) per 4.000€ arrivando quindi ad un reddito annuo pari a 35.000€. In questo caso il taglio del cuneo
si ridurrebbe a 625€.
Quindi, se il collega decidesse di bloccare adesso il meccanismo, i 625€ verrebbero corrisposti in fase di conguaglio fiscale, in caso contrario, in fase di conguaglio gli verrebbero chiesti indietro 375€ non dovuti.
Altra situazione da tenere sotto controllo, riguarda quella di un docente precario che magari fino a giugno ha avuto uno spezzone e a settembre invece prenderà una cattedra intera, ma è difficile fare una previsione oggi per casi del genere.
Da sottolineare inoltre il caso in cui un docente precario ha 2 diversi contratti su spezzoni con 2 buste paga diverse. In tal caso, come è già avvenuto in passato, il rischio è che le singole scuole facciano applicare 2 volte il beneficio con il concreto rischio di dover restituire somme ancor più cospicue. Io consiglierei in casi come questo di interloquire con le singole scuole per evitare questa possibile duplicazione.
Auspicando di aver chiarito i vostri dubbi e diradato le vostre ansie e paure, ne approfitto per augurarvi una buona fine di anno scolastico
Antonio Antonazzo