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Congedi parentali dal 1° gennaio 2025: novità per il personale scolastico  

Bacheca Informativa

Scheda di Sintesi

 

Riferimenti normativi principali

Le nuove disposizioni sui congedi parentali sono regolate dai seguenti testi normativi:

  • Lgs. n. 151/2001: Testo unico sulla tutela di maternità e paternità.
  • Lgs. n. 80/2015: Misure per la conciliazione tra lavoro e vita privata.
  • Lgs. n. 105/2022: Attuazione della direttiva UE sull’equilibrio vita-lavoro.
  • CCNL Istruzione e Ricerca (18/01/2024), 34.
  • Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024): Introduzione delle nuove misure sui congedi

 

Principali novità introdotte

    1. Retribuzione potenziata per il secondo mese di congedo:

Per il secondo mese di congedo parentale usufruito entro il sesto anno di vita del bambino, la retribuzione è portata all’80%, rendendo permanente una misura inizialmente prevista solo per il 2024.

    1. Aumento della retribuzione per il terzo mese:

La retribuzione per il terzo mese di congedo di maternità o paternità sale dal 30% all’80%, se utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino.

 

Specificità per il personale scolastico

Grazie al contratto collettivo di settore, il personale della scuola beneficia di condizioni migliorative:

  • Primo mese di congedo: retribuito al 100% fino ai 12 anni del
  • Secondo e terzo mese: retribuiti all’80% se fruiti entro i 6 anni; retribuiti al 30% se fruiti dai 7 ai 12 anni.
  • Ulteriori 6 mesi: retribuiti al 30% fino ai 12 anni del

 

Riepilogo delle condizioni (valide dal 2025) Periodo di congedo Retribuzione

Primo mese                 100% fino ai 12 anni
Secondo mese             80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 12 anni
Terzo mese                  80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 12 anni
Restanti 6 mesi           30% fino ai 12 anni

 

Precisazioni

  • Il nuovo incremento della retribuzione non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
  • Per i congedi terminati nel corso del 2024:
      • È confermato l’elevamento all’80% per il secondo mese.
      • Il terzo mese rimane retribuito al 30%.
      • Questo aumento, introdotto dalla legge di bilancio 2024, può essere usufruito anche oltre il 2024 grazie alla Legge di Bilancio 2025.
  • Restano esclusi i congedi terminati entro il 31 dicembre 2023, che continuano a seguire le modalità di retribuzione previste in precedenza.
  • Sebbene il congedo parentale sia usufruibile entro il 12° anno di vita del bambino:
          • L’aumento all’80% per il 2° e 3° mese si applica solo se fruiti entro il 6° anno di
          • Se fruiti successivamente (ma entro il 12° anno), la retribuzione è pari al 30%.

 

Congedi parentali: diritti complessivi

Con le modifiche del D. Lgs. n. 105/2022:

  • Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, usufruibili fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, anziché fino al 6° anno).
  • Al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, usufruibili fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, anziché fino al 6° anno).
  • Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un totale massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (anziché 6 mesi).

 

Conclusione

Tutto quanto scritto sarà applicabile quando saranno pubblicati decreti e circolari attuativi.

 

A Cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti)