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Giudizi di non ammissione in materia scolastica

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La sentenza n.01941/2024 del TAR Palermo sez. II, pubblicata in data 11/06/2024 a seguito di un ricorso presentato da una studentessa affetta da disturbo specifico dell’apprendimento non ammessa alla classe successiva di un istituto di scuola secondaria superiore di Palermo, merita di essere segnalata sia per la particolare autorevolezza della pronuncia che ha visto coinvolti nella fase cautelare il TAR Sicilia e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia(C.G.A.R.S.) in qualità quest’ultimo di organo d’appello, sia perché, recependo principi giurisprudenziali consolidati in materia di legittimità di provvedimenti di non ammissione in materia scolastica, costituisce una sorta di vademecum per i docenti delle scuole secondarie superiori coinvolti in vicende analoghe al caso sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi.

In particolare, i giudici hanno ritenuto di dover richiamare i seguenti principi.

1.I giudizi espressi dai docenti nei confronti degli studenti, indipendentemente se si si tratti di soggetti in possesso di particolari certificazioni che prevedano l’adozione di piani didattici personalizzati, sono connotati da un alto grado di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, se non nei limiti di una loro manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

In altre parole “il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione che riflette le specifiche competenze del corpo docente e che è perciò aliunde insindacabile”

2. Ciò che i docenti sono chiamati a valutare in sede di scrutini finali è l’idoneità o meno dell’alunno “ad affrontare con profitto la classe successiva, anche tenuto conto che l’ammissione alla classe successiva dello studente che non sia in possesso delle competenze a tal fine indispensabili si tradurrebbe in un nocumento per lo studente stesso”.

3. Anche per gli alunni affetti da DSA “è interesse preminente non già conseguire la promozione alla classe successiva quanto, piuttosto, ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta loro di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro”.

4.Lo scopo della normativa a salvaguardia di studenti certificati come DSA, ma il principio si ritiene estensibile anche alle certificazioni rilasciate ai sensi della Legge n.104/1992, non è garantire in ogni caso l’accesso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento e preparazione riscontrati, bensì quello di garantire a questi studenti le stesse opportunità, in applicazione diremmo noi del principio di “uguaglianza sostanziale” richiamato dall’art 3 secondo comma Cost., secondo cui” è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”.

5.L’omissione delle misure didattiche integrative prescritte da un piano didattico personalizzato e/o l’inadempimento degli oneri informativi, pur potendo comportare ove accertati una responsabilità delle istituzioni scolastiche, non possono di per sé consentire il passaggio automatico alla classe successiva.
6.Il giudizio di ammissione rimane regolamentato dall’art 4, comma 5 del DPR n.122/2009 che testualmente prevede che “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutino finale conseguono una votazione di comportamento non inferiore ai sei decimi e… una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente…”. “La legge n.170/2010 non prevede sul punto alcun trattamento differenziato” scrivono i giudici .

Alla luce di tali principi, correttamente individuati ed esplicitati, i giudici non potevano che rigettare un ricorso finalizzato ad ottenere giudizialmente l’ammissione alla classe successiva prescindendo dal giudizio valutativo di un consiglio espressosi all’unanimità, nonostante la presenza di otto insufficienze in altrettante discipline, circostanza che il soggetto ricorrente intendeva, al contrario, assumere a suo favore per dimostrare l’inadempienza della scuola a “garantire” il successo formativo, indipendentemente dalla collaborazione del discente, e non semplicemente a favorirlo come le norme richiedono.