Classi di concorso accorpate e GPS
CLASSI DI CONCORSO ACCORPATE
Com’è noto, con il Decreto 22 dicembre 2023, entrato in vigore l’11 febbraio, è stato disposto l’accorpamento delle seguenti classi di concorso:
- A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
- A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
- A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
- A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
- A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).
GRADUATORIE DISTINTE
L’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che, per le classi di concorso accorpate, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.
Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.
Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte.
Pertanto, l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (GPS) avviene considerando distintamente le classi di concorso che sono state accorpate (es: A-12 e A-22 oppure A-01 e A-17).
ABILITAZIONE
Chi ha conseguito l’abilitazione su una delle classi di concorso accorpate si considera abilitato anche sull’altra e potrà inserirsi in I fascia per entrambe le classi di concorso.
Infatti, la tabella A, allegata al decreto 22 dicembre 2023 dispone espressamente che sono considerati titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nelle nuove classi di concorso (così come accorpate), anche le abilitazioni dei precedenti ordinamenti.
Infatti la tabella A specifica che:
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso (A-01) anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:
- 28/A “Educazione artistica” e 25/A “Disegno e storia dell’arte”.
- A-01 “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” e A-17 “Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-12 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento:
- 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e 50/A “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
- A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-24 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento:
- 46/A “Lingue e Letterature straniere” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua e 45/A “Lingua straniera” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua
- A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado”.
- É titolo abilitante per l’insegnamento della lingua tedesca anche l’abilitazione nelle classi di concorso 96/A e 97/A del pregresso ordinamento.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-30 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento
- 31/A “Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e 32/A “Educazione musicale nella scuola media”.
- A-29 “Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-30 “Musica nella scuola secondaria di I grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-48 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento
- 30/A “Educazione fisica nella scuola media” e 29/A “Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado”.
- A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO NEL CASO DI CLASSI DI CONCORSO ACCORPATE
Per quanto riguarda i titoli di abilitazione, la tabella titoli della I fascia per la scuola secondaria (A\3) prevede l’attribuzione di un massimo di 12 punti in funzione del voto. In aggiunta a tale punteggio, a seconda del titolo di abilitazione posseduto, può essere attribuito un punteggio ulteriore.
La tabella titoli allegata alla nuova Ordinanza Ministeriale prevede:
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti (si badi che tale punteggio non è invece previsto dalle tabelle titoli delle classi di concorso ITP, tabella A\5).
Pertanto, a titolo esemplificativo, il conseguimento dell’abilitazione tramite concorso ordinario su posto comune, permette di avere 24 punti (+ al max altri 12 punti in base al voto) anche nelle GPS I fascia sostegno al pari dell’abilitazione conseguita tramite i percorsi abilitanti.
La tabella titoli specifica che:
Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.
Quindi il suddetto punteggio spetterà per tutte le classi di concorso oggetto di accorpamento.
A titolo esemplificativo: il docente che ha conseguito l’abilitazione (tramite concorso o tramite percorso abilitante) per la classe di concorso A-12, potrà farla valere anche per la classe di concorso ex A-22. Per entrambe le classi di concorso spetterà il medesimo punteggio in quanto il titolo di abilitante è lo stesso (24 punti + fino a 12 punti in funzione del voto di abilitazione).
Obiettivo scuola 21/05/2024