TFA SOSTEGNO IX CICLO: NON PIU’ NECESSARI I 24 CFU In una nota inviata alle Università il 10 aprile, il MUR specifica che, per la scuola secondaria, non è più necessaria la certificazione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017
A seguito di una serie di pressioni da parte delle organizzazioni sindacali, con una nota ufficiale il MUR ha chiarito alle università che attivano i percorsi per il TFA che per accedere agli stessi non sono più necessari i 24 CFU.
Si ritiene utile riportare di seguito tutte le risposte ai quesiti presenti nella nota ministeriale
1) Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?
I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n.255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.
2) I candidati che accedono al concorso in base al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 (riservatari 3 anni su 5) nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dalla riserva del 35% hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle provescritte e orali?
I candidati che non rientrino nella riserva possono accedere alle prove “comuni” di cui all’art. 6, comma2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte. Ministero dell’Università e della Ricerca
3) Per l’ammissione al concorso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 per accedere al concorso a cattedra è necessario possedere oltre alla laurea l’abilitazione. Nel decreto è prevista la possibilità di essere ammessi al concorso, fino al 31/12/2024 anche con il possesso dei 24 CFU purché conseguiti entro il 31/10/2022. I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IXCiclo del sostegno?
No (cfr. art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19).
4) Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo validoanche per l’accesso al IX ciclo sostegno?
Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.
5) Gli anni di insegnamento dichiarati come titoli di accesso per il concorso (3 anni su 5 o 3 anni su 10) devono essere considerati anche come titoli valutabili ai fini della graduatoria? La tabella A del decreto interministeriale del 29 marzo 2024 n. 549 stabilisce che il titolo di studio utilizzato per l’accesso non può essere valutato come titolo valutabile, il servizio è da considerare in
analogia?
La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011. 6) Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata
anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto.
6) Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deveintendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?
La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno -in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 – il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019.
7) In merito all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 – relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) – si chiedono i seguenti chiarimenti:
a) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?
Sì, corretto.
b) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?
Sì, corretto.
c) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dellosvolgimento o meno del test preselettivo?
Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).
d) Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla
selezione “ordinaria”?
I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.
e) Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?
La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle
prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2).
f) Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?
Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura