Lunedì 23/10/2023: termine ultimo per le istanze di cessazione dal servizio
Lunedì 23 Ottobre 2023 è il termine ultimo per la presentazione, tramite istanze online, delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 per il personale docente, educativo, ATA. I requisiti per accedere al trattamento pensionisitico sono riportati nella tabella riepilogativa allegata al Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185 Trattamento di quiescenza e di previdenza Indicazioni operative
Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011
Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |
D’ufficio
67 anni al 31 agosto 2024 |
Anzianità contributiva minima di 20 anni | |
A domanda
67 anni al 31 dicembre 2024 |
Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205* (esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)
Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |
A domanda
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024 |
Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31
agosto 2024 |
*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Pensione anticipata – articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024 |
Requisiti contributivi donne | Requisiti contributivi uomini |
Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi | Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi |
Opzione donna – articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94,della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici | |
Maturati al 31
dicembre 2021 |
Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021 | 58 anni maturati al 31
dicembre 2021 |
Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
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Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 62 anni |
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 64 anni |
Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
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Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 |
Anzianità contributiva minima di 41 anni |
62 anni |
Opzione donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
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Requisiti maturati al 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 | 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
Condizioni | a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge
o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento. |
Si rammenta che l’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale. Al contrario, L’amministrazione comunicherà agli interessati,entro 30 giorni, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della
domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare. In quest’ultimo caso, ossia qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Rossana Morreale