Assegnazione docenti alle classi e discrezionalità del D.S.
Rossana Morreale
L’assegnazione dei docenti alle classi è una delle fonti di preoccupazione e scontento fra i docenti che segnano l’inizio dell’anno scolastico, ecco che la consapevolezza di quelle che sono le norme che la guida sembra fondamentale per l’autotutela di tutti i colleghi.
L’art. 7. comma 2, lett. b, stabilisce che il Collegio dei docenti “formula proposte” per l’assegnazione alle classi dei docenti ma è il consiglio di circolo o d’istituto, come da all’art. 10, comma 4 del suddetto T.U., che sulla scorta delle proposte ricevute stabilisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti .
Nonostante quanto stabilito dal T.U., dall’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che indica come i poteri del Dirigente Scolastico devono essere esercitati “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali” e dall’art. 396 del D. Lgs. n. 297/1994 csecondo cui il personale direttivo procede “alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti […] sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”, accade che nelle scuole si abbia l’idea (purtroppo spesso suffragata dai D.S.) che il Dirigente Scolastico abbia potere discrezionale nell’assegnazione dei docenti alle classi docente e che possa ritenere i criteri indicati dagli organi collegiali alla stregua di semplici pareri non vincolanti.
Le cose, invero, non stanno così e ce loi ricorda la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11548/2020 ( in allegato). Con tale pronuncia, la Corte ha respinto un ricorso del Ministero che sosteneva che il dirigente scolastico “gode di autonomia decisionale” e che le determinazioni del Consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti, “pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo”. La Corte , infatti, ha ricordato come la competenza nell’assegnazione alle classi non deve essere considerata atto discrezionale, ma deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle competenze degli organi collegiali, nonché delle norme procedurali contenute nel Testo Unico della Scuola.
Più recentemente, anche il Giudice del lavoro di Potenza con la sentenza 60/2022, depositata il 14 gennaio 2022, su ricorso patrocinato dalla FGU del capoluogo lucano, ha sancito la necessità del rispetto dei criteri deliberati dagli Organi collegiali della scuola.
Date tali premesse il docente che non dovesse, sulla scorta dei criteri stabiliti dagli ordini collegiali, non ritenersi sentirsi soddisfatto del provvedimento di assegnazione delle classi potrà legittimamente richiedere al dirigente di chiarire le ragioni della propria decisiona riservandosi di adire le vie legali. Al D.S. l’onere di motivare adeguatamente il proprio discostamento dai criteri.