A cura di Rossana Morreale
Durante le consulenze, spesso ci viene chiesto perché non si debba allegare alla domanda assegnazione provvisoria l’autodichiarazione dei titoli – di servizio e culturali-posseduti. Tale quesito si lega alle modalità di calcolo del punteggio e la risposta è che poiché il punteggio si basa esclusivamente sulle esigenze di famiglia, ogni altra dichiarazione risulta assolutamente superflua.
Ma come viene attribuito il punteggio in relazione alle suddette esigenze? Le modalità di calcolo sono presenti nell’Allegato 3- tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, inserito nel CCNI per le utilizzazioni 2019/2022 tutt’ora vigente, così come di seguito riportate.
Per il ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per quello ai figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni vengono attribuiti 6 punti
Per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età si ha diritto a 4 punti
Per la cura e l’assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto vengono riconosciuti 6 punti
Qualora a due o più docenti sia attribuito lo stesso lo stesso punteggio prevarrà, così come previsto al comma 6, art.1 del CCNI utilizzazioni 2019-2022, chi ha maggiore anzianità anagrafica .
N.B. L’età del/i figlio/i o del genitore si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
Per consultare il vigente CCNI vai al nostro articolo Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA a.s. 2023/24: date di presentazione e modulistica