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NASpI 2023: requisiti e presentazione della domanda

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A cura di Rossana Morreale

 

Con la chiusura dell’anno scolastico, si avvicina per molti colleghi, il momento di richiedere la “NASpI” ossia la “Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego”, un sussidio economico mensile che viene erogato, su domanda, come sostegno al reddito, a coloro che hanno perso il lavoro. Compete, in particolare, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Questa agevolazione è stata istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato sulla GU Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015. Questa misura ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI. Ma vediamo tutti i dettagli.

CHI NE HA DIRITTO

Possono usufruire della NASPI i lavoratori dipendenti, inclusi i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato. 

REQUISITI NASpI 2023

La NASpI viene riconosciuta a coloro che presentano tutti i seguenti requisiti:

  • perdita del lavoro  involontaria ovvero conseguente a licenziamento, scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa. In caso di dimissioni volontarie, la NASPI spetta soltanto alla neo mamma che si dimette entro l’anno di vita del figlio;
  • versamento di almeno 13 settimane di contributi nei 48 mesi precedenti la disoccupazione.

Per i precari il godimento della NASpI è subordinato al versamento di almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti ciò significa che anche una supplenza breve potrebbe dare diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di Naspi può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, il richiedente può procedere presentandola in autonomia sul sito dell’Inps, se in possesso delle credenziali di accesso, o rivolgendosi ad un patronato ( in tal caso sull’importo della NASpI sarà effettuata una trattenuta del 3%)  o ad un professionista abilitato. La domanda va perentoriamente  presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la perdita del diritto all’indennità. Ricordiamo, tuttavia , a seconda del momento in cui viene presentata la domanda, la prestazione decorrerà da una data differente:

  • Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dalla data stessa di cessazione del lavoro.
  • Se la domanda viene presentata dopo 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Per esempio, un docente precario con contratto al 30 giugno,  presenta la domanda di disoccupazione il 3 luglio, avrà quindi diritto al trattamento a partire dall’ 8 luglio. Se il docente presentasse la domanda di NASpI l’ 8 settembre la decorrenza della misura partirebbe dal 9 settembre. Per i precari della scuola è dunque opportuno presentare la domanda il prima possibile per avere tutti i mesi estivi coperti dall’indennità.

DOCUMENTI NECESSARI

Per la domanda, sono necessari i seguenti documenti:

  • documento di riconoscimento e codice fiscale
  • documentazione relativa all’ultimo rapporto di lavoro 
  • IBAN per l’eventuale accredito sul proprio conto corrente bancario o postale 

QUANTO SPETTA

L’indennità spettante è rapportata alla retribuzione percepita dal docente negli ultimi quattro anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro (75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni). La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

E’ possibile richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il reddito non superi determinati limiti in rapporto ai componenti del nucleo familiare. Gli importi dell’assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono consultabili sul sito www.inps.it

Un’ importante novità prevista dalla Legge di Bilancio 2022 concerne la riduzione del trattamento (3% al mese) che, adesso, scatta dal sesto mese di fruizione e non più dal quarto. Il lavoratore disoccupato potrà, quindi, beneficiare dell’intero trattamento per i primi 5 mesi. Se il beneficiario ha compiuto 55 anni, la riduzione scatta dall’ottavo mese.