
MOBILITA’ 2023-24: PROCEDURA DI RECLAMO o CONCILIAZIONE – modelli scaricabili
Lo scorso 24 maggio, sono stati resi pubblici gli esiti delle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.Entro i 10 giorni successivi a tale pubblicazione, qualora si siano rilevati degli errori materiali, è possibile sporgere un reclamo per ottenere una rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali di mobilità, così come indicato all’articolo 17 , comma 1, del CCNI 2022-25
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale
competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali
provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data
di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
In caso in cui si siano rilevati degli atti lesivi dei propri diritti, è possibile avviare una procedura di conciliazione così come indicato nel comma 2 del su citato articolo del CCNI
2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138
del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate
al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta
entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa
regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale
competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di
contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o
civile.
Il reclamo o il tentativo di conciliazione, possono essere presentati brevi manu, tramite raccomandata A/R o PEC.