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DOCENTI PERDENTI POSTO: COSA FARE?

Bacheca Informativa
Mobilità

 A cura di Rossana Morreale

 

L’individuazione dell’eventuale perdente posto avviene sulla base della graduatoria interna di istituto, pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione della domanda di mobilità .

Sulla scorta dell’organico di diritto assegnato all’istituzione scolastica, in caso di contrazione, il dirigente provvede ad individuare il perdente posto dalla predetta graduatoria comunicandogli formalmente la posizione di soprannumero e che, nei suoi confronti, si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. 

Il docente soprannumerario  è riammesso alla presentazione della domanda di mobilità entro 5 giorni dalla data della summenzionata comunicazione.

Il docente, dunque,  può

  1. presentare domanda condizionata o non condizionata
  2. non presentare domanda e affidarsi alla mera mobilità d’ufficio

N.B. Ai fini della domanda, va utilizzato l’opportuno modulo pubblicato nel sito del MIM nella sezione dedicata alla mobilità 2023/24, ovvero ai seguenti link

Modulo di domanda trasferimento per la scuola dell’infanzia

Modulo di domanda trasferimento per la scuola primaria

Modulo domanda trasferimento secondaria di primo grado 

Modulo domanda trasferimento secondaria di  secondo grado 

Unitamente alla domanda, vanno altresì presentati gli allegati reperibili sul sito MIM ovvero  in  mobilita 2023-2024: indicazioni operative, allegati, riferimenti normativi 

Domanda condizionata o non condizionata

Il docente può, come sopra indicato, condizionare o no la domanda al permanere della situazione di soprannumerarietà.  Ciò significa che:

  1. in caso di domanda condizionata, qualora si renda disponibile una cattedra (per esempio perché un collega ha ottenuto il trasferimento o il passaggio richiesto) il docente soprannumerario  verrà riassorbito nella scuola. Nel caso in cui non si renda disponibile un posto e il docente non possa essere riassorbito, egli fruirà, per l’ottennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1, punto II, del CCNI 2022/25.
  2. In caso domanda non condizionata,  anche qualora si liberi un posto nella scuola di ex titolarità, il docente non vi rientrerà, ma parteciperà comunque al trasferimento e perderà la succitata precedenza anche nel caso in cui sia trasferito d’ufficio cioè non sia stato possibile soddisfarlo in una delle preferenze espresse.

Tecnicamente, l’istanza di trasferimento:

  1. si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo di  domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
  2. non si condiziona, rispondendo “SI” al quesito di cui sopra.

Si ricorda che se il docente ha già presentato istanza di mobilità – cioè l’ha prodotta prima di essere dichiarato perdente posto -, la nuova domanda, condizionata o meno, annullerà la precedente. Il docente, inoltre, potrà integrare o modificare l’eventuale domanda di passaggio di cattedra già presentata, indicando a quale delle due – trasferimento o passaggio – dare precedenza.

Preferenze domanda condizionata

Nella domanda condizionata si ha facoltà di esprimere anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, purché si esprima  il codice relativo all’intero comune o distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici di altri comuni o distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

Se nella domanda condizionata si indicano anche preferenze interprovinciali, sia puntuali che sintetiche, il comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni pena l’annullamento delle preferenze corrispondenti ad altri comuni della propria provincia di titolarità. Allorché le preferenze per altra provincia siano espresse prima di quelle della provincia di titolarità e si sia soddisfatti in una di esse, il docente non verrà riassorbito.

Scelta di non presentare la domanda e trasferimento d’ufficio

Il docente perdente posto che decide di non avvalersi della possibilità di presentare domanda, è trasferito d’ufficio. Analogamente, è trasferito d’ufficio il docente che presenta domanda -condizionata o meno- ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti perdenti posto titolari su posto comune è effettuato sulla scorta del punteggio della graduatoria interna di istituto, tenendo conto di tutti i posti e le cattedre, nel comune di titolarità nel corso della prima fase dei movimenti, considerando sia le cattedre interne che esterne; in subordine in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, sulla base della tabella di viciniorietà, considerando sia le cattedre interne che esterne, infine sui posti di istruzione per l’età adulta secondo la tabella di viciniorietà dei comuni.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari titolari su posto di sostegno è disposto, sempre sulla base del punteggio della graduatoria interna di istituto, come quello dei titolari su posto comune, ossia prima nel comune di titolarità poi, in assenza di posti, in quello più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà.

L’ordine sopra riportato delle operazioni di trasferimento d’ufficio,è indicato anche nell’Allegato 1 al CCNI “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.

Nel caso in cui non sia possibile assegnare la titolarità al docente perdente posto per assenza di posti in tutti i comuni della provincia, questi verrà assegnato in soprannumero sulla provincia