Domanda di partecipazione alle commissioni per gli esami di stato: obblighi e facoltà
A cura di Loredana Lo Re, Rossana Morreale
La circolare ministeriale 0009260 del 16-03-2023, avente quale oggetto la “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023”, stabilisce l’obbligatorietà e la facoltà da parte dei docenti (e D.S.) di presentare istanza di nomina quali presidenti o commissari esterni. Si rammenta che presentazione delle domande, iniziata il 20 marzo, terminerà il 3 aprile ed è effettuabile su Istanze online tramite il modello ES
PERSONALE CHE PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA DI NOMINA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE
1.Dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. docenti a tempo indeterminato in servizio nella secondaria di secondo grado
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- con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
- con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico
- con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale
- con almeno dieci anni di servizio di ruolo;i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
3. Docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
4. docenti-tecnico pratici;
5. docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado tranne nei casi in cui debbano assicurare la presenza all’esame dell’alunno seguito durante l’anno;
6. docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cuiall’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
7. docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali;
N.B. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
PERSONALE CHE DEVE PRESENTARE L’ISTANZA DI NOMINA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO ESTERNO
1. Docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico),nella secondaria di secondo grado statali:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio nella secondaria di secondo grado,
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
N.B. I docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado sono “assimilati” ai docenti con rapporto di lavoro a t.d.
PERSONALE CHE PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA DI NOMINA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO ESTERNO
1. Docenti, già di ruolo nella secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso);
2. docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche nella secondaria di secondo grado;
3. docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
4. docenti tecnico pratici;
5. docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
6. docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
7. docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.