Graduatoria d’istituto
Rossana Morreale
Con la pubblicazioone dell’ordinanza sulla mobilità ed invero anche prima di essa) anche per i docenti che non hanno intenzione di prender parte ai movimenti a domanda si concretizza l’incombenza dell’annuale aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto che deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di mobilità.
Graduatoria interna di istituto e sua funzione
La graduatoria interna di istituto interessa tutti i docenti a tempo indeterminato titolari in una determinata istituzione scolastica e viene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico dell’autonomia della scuola
La funzione precipua della graduatoria d’istituto è l’individuazione, in caso di contrazione nell’organico dell’autonomia di un’istituzione scolastica, dei docenti soprannumerari. Vengono, infattti, dichiarati perdenti posto o su COE i docenti in coda nella graduatoria.
Quali docenti si inseriscono in graduatoria e quali no
L’inserimento nella graduatoria interna di istituto è previsto per tutti i docenti titolari nella scuola ovvero per coloro che sono:
• in servizio nella scuola
• in servizio in altra scuola per utilizzazione
• in servizio in altra scuola per assegnazione provvisoria
• in aspettativa o mandato politico
• assente per malattia
Conseguenzialmente, non devono essere inseriti nella graduatoria interna i docenti in servizio nella scuola ma con titolarità in un’altra istituzione scolastica. ovvero i docenti utilizzati o con assegnazione provvisoria nella scuola ma titolarità in altra istituzione
Criteri e tempi d’inserimento dei docenti nella graduatoria
I docenti vengono inseriti in graduatoria in base al punteggio calcolato in base a quanto prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. La graduatoria deve essere predisposta dall’istituzione scolastica entro i 15 giorni successivi alla presentazione delle domande di mobilità ed è quindi patente che la determinazione dei punteggi e la tempistica è subordinata alla stipula e pubblicazione del suddetto contratto che, in atto, è ancora da definirsi.
In coerenza con quanto previsto negli anni passati, anche quest’anno il punteggio potrà essere calcolato in funzione dei titoli di servizio e culturali e delle esigenze di famiglia in possesso dei docenti entro il termine previsto dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione della domanda di trasferimento.
I docenti neo immessi in ruolo che abbiano superato l’anno di prova e quelli trasferiti nel corrente anno scolastico, sono inseriti in coda alla graduatoria d’istituto indipendentemente dal proprio punteggio che, in termini assoluti, potrebbe risultare superiore a quello di colleghi che lo precedono. In caso di più docenti in coda, per la loro posizione sarà determinante dal punteggio. A parità di punteggio, precede chi ha la maggiore età anagrafica.
Esclusione dalla graduatoria
Hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria al fine di salvaguardare a loro titolarità nella scuola, a condizione che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario e inevitabile il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari di una delle seguenti precedenze come indicato nell’art.13 comma 2 lettera b del vigente CCNI sulla mobilità :
I) – Disabilità e gravi motivi di salute
III) – Personale con disabilità personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) – Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità assistenza da parte del figlio [referente unico] al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) – Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Con la scomparsa della figura del referente unico, possono godere dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto tutti i figli che, durante il corrente anno scolastico, abbiano fatto richiesta di usufruire periodicamente dei 3 giorni di permesso retribuito mensile ovvero sbbiano chiesto di fruire del congedo straordinario ai snsi dell’art.42 comma 5 del D. L.vo 150/2001
Nel caso della precedenza prevista nel punto IV), il diritto è riconosciuto a condizione che:
a) la scuola di titolarità sia ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito
b) la scuola sia ubicata nello stesso comune o distretto subcomunale di residenza dell’ assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale differente , l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV dell’art.13 del vigente CCNI ovvero si sia fatta richiesta di trasferimento per il Comune o Distretto sub comunale di residenza dell’assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
Docenti neoimmessi in ruolo e traferiti nell’anno 2022/23:inserimento nelle graduatorie
I docenti neoimmessi in ruolo, come titolari nella scuola, e quelli che hanno ottenuto trasferimento presso l’istituto di titolarità con decorrenza 1/9/22, devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto, ma per il primo anno la loro collocazione sarà in coda alla suddetta graduatoria a prescindere dai punti spettanti.
Il punteggio potrà essere determinante solo in presenza di più docenti “ultimi arrivati” nella scuola per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, che devono essere inseriti nella stessa graduatoria, per i quali la posizione in coda sarà determinata dal punteggio
Anche per i suddetti docenti vale comunque il diritto all’esclusione dalla graduatoria se beneficiari di una delle precedenze sopra indicate .
scheda individuazione docenti soprannumerari (cartacea)
Scheda individuazione docenti soprannumerari (versione editabile)