Permessi ex articolo 15 comma 2: nessuna discrezionalità da parte del D.S.
A cura della prof.ssa Rossana Morreale
Ancora oggi, alcuni D.S. ritengono di avere il potere di concedere o negare i tre giorni di permesso per motivi personali ex art. 15 CCNL vigente o i sei giorni di ferie richiesti ai sensi del suddetto articolo e diversi colleghi subiscono il diniego dei loro dirigenti senza opporvisi anche a causa di una redazione della norma che potrebbe generare interpretazioni non corrette. Cerchiamo di fare chiarezza.
Ai sensi all’Art. 15 comma 2 del CCNL vigente Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. La locuzione “a domanda” ha indotto qualche D.S. a ritenere che a tale domanda si potesse rispondere negativamente, ma essa indica semplicemente che il godimento dei tre giorni non è automatico, i docenti devono richiederlo così come farebbero con un certificato anagrafico cui, ciascun cittadino ha diritto, ma che non viene rilasciato se questi non dichiara la volontà di averne bisogno.
Nulla il D.S. può poi obiettare di fronte alle motivazioni della richiesta del personale, il CCNL non specifica i motivi per accedere ai permessi, né prevede una loro valutazione da parte del D.S. il quale deve limitarsi a verificare la formale regolarità dell’istanza. Lo stesso vale per i sei giorni di ferie richiesti successivamente ai tre giorni per motivi personali o familiari ai sensi dell’art.15 comma 2.
Quanto sopra è stato corroborato da quanto hanno stabilito diverse sentenze in altrettanti tribunali come quelle del tribunale di Velletri (n. 378/2019 ) e di Milano ( n. 2272-2019 del 08 ottobre 2019)